L’ art. 5 del DM 37/08 disciplina la progettazione degli impianti definendo come progettista “un professionista iscritto negli albi professionali secondo le specifica competenza”. Il progetto va presentato allo sportello unico dell’edilizia contestualmente al procedimento edilizio-urbanistico (come la CILA, SCIA, Permesso di Costruire), deve essere realizzato secondo la “regola dell’arte” ed in conformità alle normative CEI, UNI od altri enti di normalizzazione. Il progetto deve contenere almeno una relazione tecnica, dei disegni planimetrici e gli schemi dell’impianto.

 

Il progetto redatto da un tecnico abilitato va eseguito sempre nei seguenti casi:

  • Impianti elettrici in unità immobiliari residenziali superiori a 400mq
  • Impianti elettrici in unità immobiliari residenziali con potenza maggiore di 6 kw
  • Impianti elettrici in unità immobiliari adibite a commercio, attività produttive o terziario se alimentate con tensione maggiore di 1000V
  • Impianti elettrici in unità immobiliari adibite a commercio, attività produttive o terziario con potenza maggiore di 6kw
  • Impianti elettrici in unità immobiliari adibite a commercio, attività produttive o terziario con superficie maggiore di 200mq
  • Ambienti soggetti a normativa CEI o in locali adibiti ad uso medico
  • Impianti di climatizzazione aventi canne collettive ramificate
  • Impianti di climatizzazione aventi una potenzialità frigorifera di 40.000 frigorie/ora (circa 46 kw)
  • Impianti del gas aventi canne collettive ramificate
  • Impianti del gas aventi portata termica superiore a 50 kw
  • Impianti antincendio se inseriti in un’attività che richiede il CPI Certificato Prevenzione Incendi

 

Se l’impianto non rientra nei casi di sopra indicati è possibile non presentare il progetto al comune a firma di un tecnico abilitato ma comunque il responsabile dell’impresa dovrà redigere un progetto semplificato con uno schema planimetrico ed una relazione tecnica contenente anche i materiali utilizzati.

Gli impianti elettrici realizzati prima dell’entrata in vigore della Legge 46/90 (13 marzo 1990) si considerano adeguati se:

  • dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all’origine dell’impianto
  • dotati di protezione contro i contatti diretti
  • dotati di protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale

 

Scarica il file .doc di questo articolo.

Progettazione degli impianti