Finalità

Il DM 37/08 persegue l’incolumità pubblica e la sicurezza delle persone in particolare per evitare incidenti domestici. Il regolamento abroga alcune leggi e parte della Legge 46/90 che fino al 2008 è stata la base normativa per la progettazione e l’installazione degli impianti attuando le direttive europee in materia. Il decreto si applica agli impianti che servono gli edifici indipendentemente dalla destinazione d’uso.

 

Ambito di applicazione

Il DM 37/08 non disciplina gli impianti che sono interessati da specifica normativa europea e, nel caso di reti di distribuzione, si applica a partire dal punto di consegna della fornitura. La classificazione degli impianti è la seguente:

  • energia elettrica
  • radiotelevisivo
  • climatizzazione e ventilazione
  • idrico-sanitario
  • gas
  • sollevamento (ascensori, montacarichi, etc)
  • antincendio

 

Le imprese abilitate (art. 3)

Sono coloro che possono intervenire, modificare o installare gli impianti. Per ottenere l’abilitazione è necessario essere iscritti nel registro delle imprese o nell’albo delle imprese artigiane ed essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali. L’importanza dell’ iscrizione è dovuta al fatto che colui che commissiona l’intervento sull’impianto è direttamente responsabile della scelta dell’impresa.

Per ottenere l’abilitazione ed il relativo “certificato di riconoscimento” è necessario che il responsabile tecnico o l’imprenditore individuale possegga specifici requisiti tecnico professionali (art. 4) che consistono in studi specifici o in esperienza pluriennale nel settore.

 

Sanzioni

Le sanzioni del Decreto 37/08 sono applicate principalmente dalla Camera di Commercio che ha anche la funzione di annotare le inadempienze delle imprese installatrici e provvedere alla loro sospensione nel caso si verifichino per tre volte.

I progettisti ed i collaudatori possono essere soggetti a provvedimenti disciplinatori da parte degli Ordini di appartenenza in caso di violazione delle norme.

Anche i committenti (proprietari di casa o comunque chi commissiona il lavoro) possono essere soggetti a sanzione amministrativa se affidano i lavori ad un’impresa non certificata.

 

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Decreto Ministeriale 37/2008