Conformità degli impianti: DiCo e DiRi

Il Decreto ministeriale 37/2008, evoluzione della Legge 46/90, disciplina la realizzazione, manutenzione, e progettazione degli impianti negli edifici.

La dichiarazione di conformità degli impianti è il documento rilasciato da un’impresa abilitata in seguito alla installazione o modifica di un impianto. Se la “conformità” è inesistente è possibile procedere con il DIRI (DIchiarazione di RIspondenza). Nel decreto vengono descritti gli obblighi e le sanzioni del proprietario per rogiti e lavori di ristrutturazione.

La Dichiarazione di Conformità è un documento importante e significativo che tutela il committente ma che, molto spesso erroneamente, non viene richiesto. La “conformità” infatti descrive come è stato realizzato l’impianto e secondo quali norme tecniche.

Dichiarazione di Conformità

Al termine dei lavori, il responsabile dell’impresa che ha modificato o installato l’impianto, rilascia al committente la dichiarazione di conformità. Questo documento, (fac-simile del certificato di conformità) è composto, dalla relazione dei materiali utilizzati, dalla modulistica allegata nel decreto e dal progetto.

Nel caso in cui l’ intervento modifichi un impianto esistente, il certificato è relativo alla sola parte modificata ma deve tenere conto anche della funzionalità e della sicurezza della totalità del’impianto.

La dichiarazione di conformità è un elaborato indispensabile del certificato di agibilità che va presentato allo sportello unico dell’edilizia entro 30 giorni dalla fine dei lavori. L’ufficio comunale provvede ad inviare la documentazione relativa agli impianti alla Camera di Commercio, ente responsabile dei controlli.

Il certificato di conformità degli impianti:

  • E’ necessaria per allacciare nuove utenze (gas, luce, acqua)
  • E’ necessaria per ottenere il certificato di agibilità
  • Non è più necessario allegarla al rogito (ma comunque è opportuno specificare nell’atto se l’impianto è “a norma” e è dotato di DiCo o DiRi)

Il certificato di conformità va integrato con:

  • Progetto dell’impianto (semplificato e senza firma del tecnico se non rientra nei casi dell’art.5 descritti di seguito)
  • Indicazione dei materiali utilizzati
  • Copia della visura della camera di commercio dell’impresa che ha installato l’impianto

 

Dichiarazione di Rispondenza DIRI

Nel caso di il cui certificato di conformità non sia reperibile, è possibile sostituirlo con una Dichiarazione di Rispondenza detta “DIRI” (fac-simile Diri) solo se gli impianti sono stati realizzati prima dell’entrata in vigore del DM 37/08. La dichiarazione viene resa da un tecnico abilitato come impiantista o dal responsabile tecnico di un’impresa abilitata che esercitano da almeno 5 anni. La dichiarazione deve essere supportata da accertamenti e sopralluoghi utili a verificare la rispondenza dell’impianto alla normativa.

Dichiarazione di conformità assente per impianti realizzati dopo il 2008

Un impianto realizzato dopo il 2008 senza Dichiarazione di Conformità non può essere “sanato” con una Dichiarazione di Rispondenza perchè il “DiRi” può essere prodotto solo per impianti precedenti. Bisogna in questi casi rimettere mano all’impianto e redigere un nuovo DiCo.

Differenze

Il DiRi (Dichiarazione di rispondenza) si differenzia dal DiCo (Dichiarazione di conformità) perchè il DiRi è un documento che può rilasciare anche un tecnico (ingegnere, architetto) e su impianti realizzati prima del 2008.

 

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Certificazione degli impianti